Art. 43
Articolo abrogato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Abrogato dal 5 marzo 1924
Articolo abrogato dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Abrogato dal 5 marzo 1924
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3 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Decreto 11 febbraio 1924
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l'art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art43 · fonte del testo
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