Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni e' data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art19 · fonte del testo