La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, puo' ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art40 · fonte del testo