[1]I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carita' o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

[2]L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

[3]Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullita', puo' farla valere o dedurla l'autorita' politica.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art17 · fonte del testo