[1]Incorre in una penalita' pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

[2]1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilita' stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;

[3]2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilita' sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessita'; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

[4]Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilita' la denunzio' o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilita' fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalita', sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilita' sia stata dalle autorita' superiori dichiarata esistente.

Testo vigente dal 22 luglio 1890

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art13 · fonte del testo