Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1863
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il denaro depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sara' impiegato in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai loro Consorzi e Istituti di beneficenza, riconosciuti dalla legge quali Opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilita' debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1863-05-17;1270~art16 · fonte del testo
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