Art. 84
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La domanda fatta dal contribuente, sia per rimborso di tassa, sia per opposizione in via amministrativa ad instanza di supplemento, e prima che questo abbia formato oggetto di apposita ingiunzione regolarmente notificata, servira', come la domanda giudiziale, ad interrompere la prescrizione in favore di ambe le parti.
tolto: Tale domanda dovra' essere presentata all'Uffizio del Registro in cui fu operata la riscossione, o da cui si richiede il supplemento, mediante un ricorso in due originali, uno dei quali sara' restituito al ricorrente munito d'una dichiarazione dell'Uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art84 · fonte del testo
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