Art. 79
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 158 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:
tolto: 1.° Dopo due anni dal giorno della registrazione, se si tratta di tassa non riscossa sopra una disposizione particolare di un atto, ovvero di un supplimento per una percezione insufficiente, o di domanda diretta a far correggere col mezzo della stima una inesatta dichiarazione di valore.
tolto: Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;
tolto: 2.° Dopo cinque anni dal giorno della seguita registrazione, qualora si tratti di omissione di beni nelle denunzie di successione;
tolto: 3.° Dopo cinque anni dalla presentazione della prima o successiva denunzia pel pagamento delle tasse dovute sulle successioni denunziate;
tolto: 4.° Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura della successione per le successioni non denunziate.
tolto: Per le successioni aperte all'estero tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'Uffizio al quale doveasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art79 · fonte del testo
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