Art. 57
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Tutte le pene pecuniarie stabilite dalla presente legge per la ritardata registrazione e pel ritardato pagamento, eccettuate quelle che sono poste a carico dei Funzionari od Ufficiali pubblici saranno ridotte al decimo della tassa normale qualora le parti facciano registrare l'atto od il trasferimento, od eseguiscano il pagamento nei giorni dieci successivi all'intimazione dell'ingiunzione di cui all'articolo 88, unitamente alle spese della medesima.
tolto: Non potranno pero' godere di tale beneficio coloro che avranno ritardata la denunzia degli atti soggetti alla registrazione in un termine fisso, oltre tre mesi successivi alla scadenza del medesimo.
tolto: Sara' pero' sempre dovuto, per il ritardo della registrazione degli atti, il minimo della pena stabilito nei diversi casi previsti dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art57 · fonte del testo
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