Art. 46
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Lo Stato avra' privilegio non soggetto ad iscrizione per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili che vi danno luogo con preferenza ad ogni altro creditore.
tolto: L'azione si estingue nel termine di cinque anni, o in quel termine piu' breve concesso dalla presente legge all'Amministrazione per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
tolto: L'azione non puo' pregiudicare ai diritti reali d'ogni genere acquistati sul fondo dai terzi prima del trasferimento soggetto alla tassa, e non puo' neppure farsi valere contro i terzi possessori della cosa pei supplementi di tassa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art46 · fonte del testo
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