Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 254 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: I Notai debbono fare la denunzia degli atti da loro ricevuti all' Uffizio del Registro instituito nel Distretto della rispettiva residenza.

tolto: I Segretari, Cancellieri, Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario, i Segretari e Delegati delle pubbliche Amministrazioni e dei corpi amministrati, che devono assoggettare alla registrazione gli atti civili, ne faranno la denunzia agli Uffizi del Registro del Distretto in cui esercitano le loro funzioni.

tolto: Le scritture private, la cui denunzia non sia obbligatoria entro un prescritto termine, potranno essere denunziate a qualunque Uffizio del Registro indistintamente.

tolto: Gli atti fatti in paese estero non soggetti alla denunzia entro un termine fisso, potranno denunziarsi all'Uffizio del Registro del Capoluogo di qualunque Circondario.

tolto: Quelli poi di tali atti, la cui denunzia e' obbligatoria entro un termine fisso, come pure i contratti non ridotti in iscritto e che sono indicati nel precedente articolo 28, saranno denunziati all'Uffizio del Registro del Capoluogo del Circondario, ove sono situati gli immobili a cui tali atti si riferiscono, se sono stipulati all' estero; se sono fatti nello Stato, ma con scritture private, o verbalmente, saranno registrati all' Uffizio del Registro del Distretto dove sono situati gli immobili.

tolto: Se gl'immobili sono situati nel territorio di piu' Circondari o di piu' Distretti, la denunzia si fara' presso l'Uffizio nel cui Circondario o Distretto giace la maggior parte di essi immobili.

tolto: La verificazione della condizione apposta ad un contratto, e l'esecuzione di un contratto condizionato prima che la condizione siasi verificata, sara' denunziata all' Uffizio del Registro presso il quale fu registrato il contratto stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art39 · fonte del testo