Art. 34
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per i testamenti celebrati o depositati presso i Notai, gli Archivi o le Autorita' giudiziarie, i quali debbonsi denunziare nel termine stabilito dall'art. 27, numeri 1 e 2, dovra' prodursi la copia del testamento o dell'atto di deposito.
tolto: Quando il testamento segreto sara' aperto, dovra' trasmettersene copia unitamente all'atto d'apertura all'Ufficio del Registro nel termine di cui all'art. 27, decorrendo dal giorno dell'apertura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art34 · fonte del testo
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