Art. 104
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Non saranno ammesse domande di restituzione di tasse esatte a norma delle leggi anteriori, qualora fossero trascorsi i termini per tali domande stabiliti dalle leggi medesime, o qualora le domande che fossero state presentate avessero gia' compiuto l'ordinario corso stabilito dalle precedenti leggi per la loro decisione.
tolto: Le prescrizioni portate dalla presente legge si applicheranno anche alle tasse dipendenti dalle leggi nelle quali non fossero stabilite prescrizioni speciali, ma i rispettivi termini decorreranno dall'attivazione di questa legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art104 · fonte del testo
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