Art. 34
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Verra' riscossa su ciascun deposito la tassa anticipata di centesimi 10 per ogni 10 lire o frazioni di 10 lire sino a Oltre a questa somma si aggiungeranno centesimi 10 di 50 in 50 lire.
tolto: Sulle somme depositate per pagarsi ai bassi uffiziali o soldati presenti al Corpo sara' pagata una tassa fissa di centesimi 5, purche' esse non eccedano le lire 20.
tolto: Sui depositi eccedenti la detta somma verra' pagata la tassa fissata dal paragrafo primo del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art34 · fonte del testo
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