Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 179 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati i quali, senza fine di lucro, sieno latori di qualche lettera.
tolto: Sono parimente eccettuati:
tolto: 1.° Le lettere e le stampe periodiche che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;
tolto: 2.° Le lettere aperte quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;
tolto: 3.° Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;
tolto: 4.° Le lettere e pieghi che un individuo, il quale abita un Comune dove non havvi Ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune limitrofo in cui esiste un Ufficio postale.
tolto: Questa eccezione s'intende estesa ai Comuni dove il servizio postale non e' giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta.
tolto: 5.° Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate risguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.
tolto: Nessuno potra' fare incetta di lettere o di pieghi altrui per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-05-05;604~art2 · fonte del testo
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