Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 1874 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terra' conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermita' dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sottufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso pero' la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso, dovra' limitarsi ai due quinti del premio stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-14;1973~art6 · fonte del testo
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