Art. 7 — Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.
tolto: E' permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.
tolto: La cauzione sara' sciolta previo certificato del Console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art7 · fonte del testo
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