Art. 4 — Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non e' considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.
tolto: Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-07-13;710~art4 · fonte del testo
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