Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 1902 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Alle spese di cui agli articoli 10, 11 e 12 si provvede:
tolto: a) col prodotto della beneficenza privata;
tolto: b) col concorso eventuale degli Enti e degli istituti pubblici;
tolto: c) col provento delle ammende di cui all'articolo 5;
tolto: d) col concorso del Comune e della Provincia, nella misura di una meta' per ciascuno;
tolto: e) coi sussidi dello Stato.
tolto: I proventi, di cui alle lettere a e b, andranno a diminuzione della quota del Comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-07-21;427~art12 · fonte del testo
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