Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1893 al 22 dicembre 2008. 56 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine puo' dar luogo a scoppio di gas od incendi, il Prefetto, sulla proposta di lui, dovra' proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.
tolto: Dovra' del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art9 · fonte del testo
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