Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008. 118 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del Sottoprefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sara' stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

tolto: Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

tolto: Una maggiore distanza potra' pero', a seconda dei casi, essere prescritta dal Sottoprefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art6 · fonte del testo