Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1924 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate dal Sottoprefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potra' essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.
tolto: Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, e' punibile con le suddette multe ed ammende.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-03-30;184~art17 · fonte del testo
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