Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1877 al 16 dicembre 2009. 57 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salve le disposizioni contenute nella presente legge, saranno applicabili alle infrazioni le norme generali del Codice penale, quelle del Codice di procedura penale e l'art. 414 del Codice della marina mercantile.
tolto: Nel caso pero' in cui debba farsi luogo alla commutazione delle multe per non effettuato pagamento, la pena del carcere non potra' eccedere i trenta giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-03-04;3706~art23 · fonte del testo
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