Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1876 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La milizia territoriale non puo' essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni di durata non maggiore di otto giorni nell'anno, e soltanto per decreto Reale.
tolto: La chiamata potra' esser fatta per classe, per categoria, per comune o per distretto militare.
tolto: Potranno essere chiamati sotto le armi gli ufficiali, i sottufficiali ed i caporali indipendentemente dalla classe cui appartengono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-06-30;3204~art2 · fonte del testo
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