Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1893
Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1893 al 16 dicembre 2009. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sara' trasmessa al pretore per la esecuzione.
tolto: Ai testimoni e' deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 giugno 1876.
tolto: Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del codice penale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1893-06-15;295~art39 · fonte del testo
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