Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il ricorso colla prova dell'eseguita notificazione e coi documenti giustificativi deve essere depositato entro 10 giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.
tolto: Il segretario e' tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.
tolto: Il ricorrente che non abbia eletto nel ricorso domicilio nella citta' dove siede la Giunta provinciale amministrativa, si intendera' averlo eletto presso la segreteria della Giunta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art5 · fonte del testo
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