Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1890
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1890 al 22 dicembre 2008. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: La decisione deve contenere:
tolto: 1° il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
tolto: 2° il tenore delle domande;
tolto: 3° i motivi in fatto e in diritto;
tolto: 4° il dispositivo;
tolto: 5° la firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
tolto: 6° la indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui e' pronunziata.
tolto: I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullita'.
tolto: Il ricorrente che soccombe e' condannato alle spese di giudizio.
tolto: Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.
tolto: L'onorario di avvocato o procuratore repetibile dalla parte condannata non puo' essere liquidato in una somma maggiore di lire 100 per ciascuna decisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1890-05-01;6837~art16 · fonte del testo
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