Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1883
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1883 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro trenta giorni da che la perizia e' stata accettata dalle parti, od e' divenuta esecutiva per sentenza del magistrato, l'Erario dovra' pagare agli interessati la totale somma stabilita per gli alberi morti o deperiti e la prima annata di raccolto dei vigneti distrutti. Le altre annate saranno pagate al 1° settembre di ogni anno.
tolto: Il Consorzio delle provincie dovra' rivalere della sua rata lo Stato in base all'importo della totale spesa che ricade nella competenza di ciascun anno col limite e colle proporzioni stabilite dall'articolo 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1883-04-29;1295~art7 · fonte del testo
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