Art. 20
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1912 al 16 agosto 1992. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Governo stabilira' con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrera' in vigore il 1° luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 13 giugno 1912.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile - Leonardi-Cattolica - Spingardi.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art20 · fonte del testo
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