Art. 80
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, egli e' surrogato dal giudice del tribunale, che viene designato dal primo presidente della corte d'appello. Ove poi la mancanza o l'impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione e' fatta dal presidente della corte d'assise.
tolto: Qualora i giudici assegnati al servizio della corte d'assise non possano essere surrogati da altri giudici del tribunale nel modo sovra espresso per essere tutti impediti, sono suppliti da altri giudici del tribunale piu' vicino nel distretto della corte di appello, destinati a tale uffizio dal primo presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art80 · fonte del testo
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