Art. 62
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ove per difetto di giudici ordinari e supplenti un tribunale di commercio non possa esercitare le sue funzioni, si dichiarera' con regio decreto da pubblicarsi nella raccolta delle leggi, che la sua giurisdizione e' provvisoriamente devoluta al tribunale civile e correzionale del circondario.
tolto: Con altro decreto, da pubblicarsi nello stesso modo, sara' stabilito il giorno, in cui il tribunale di commercio riprendera' le sue funzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art62 · fonte del testo
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