Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando per mancanza o legittimo impedimento dei magistrati, una delle sezioni del tribunale non si trovi in numero legale per giudicare, il presidente puo' intervenire egli stesso, ovvero destinare un giudice od aggiunto di un'altra sezione. Qualora poi tutti questi funzionari siano mancanti o impediti, il presidente, o chi ne fa le veci, richiedera' per sedere nel tribunale un pretore dello stesso comune, secondo l'ordine delle preture, e qualora questi pure sia impedito, assente o mancante, un vice-pretore del comune se laureato in leggi, ed in suo difetto, il pretore piu' vicino non impedito.

tolto: Rimane sempre vietato l'intervento in ciascuna sezione di piu' d'un aggiunto giudiziario o di piu' di un supplente estraneo al corpo del tribunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art48 · fonte del testo