Art. 281
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 1868 al 16 dicembre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I funzionari, i posti od uffizi dei quali venissero, in conseguenza della legge 31 gennaio 1864, n.° 1710, di quella del 2 aprile 1865, n. 2215, e della presente, ridotti o soppressi, potranno essere conservati presso lo stesso corpo od uffizio, ovvero applicati ad altri, anche in eccedenza di pianta, coll'assegnamento di legge, ferme a loro riguardo le disposizioni delle leggi sulle pensioni e sulle disponibilita', e le disposizioni altresi', quanto ai consiglieri d'appello, dell'art. 8 della suindicata legge 31 gennaio 1864, n.° 1710.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art281 · fonte del testo
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