Art. 274
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 72 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Coloro che avessero gia' esercitato od esercitassero funzioni giudiziarie, od avessero occupato presso il ministero di grazia e giustizia cariche corrispondenti in quanto alla carriera o maggiori di quelle accennate nelle suddette leggi giudiziarie, o nella presente, potranno esser promossi alle nuove cariche, quand'anche non riuniscano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla presente legge. A tale effetto si terra' calcolo per essi anche in avvenire degli uffizi anteriormente sostenuti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art274 · fonte del testo
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