Art. 271
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le spese d'uffizio per le corti ed i tribunali, compresi gli uffizi del ministero pubblico, sono determinate con decreto reale, e proposte nel bilancio passivo del ministero della giustizia. Tali spese sono assegnate ed amministrate nel modo determinato dal regolamento o da apposite istruzioni.
tolto: Quando il governo non abbia direttamente applicato a ciascun corpo od ufficio il necessario numero d'inservienti, i quali godano attualmente di assegni o di pensioni a carico dello Stato, nel determinare le spese d'ufficio sara' tenuto conto in modo separato e distinto della somma occorrente a retribuire siffatto personale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art271 · fonte del testo
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