Art. 260
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I funzionari amovibili possono essere chiamati a reggere un posto od un uffizio superiore a quello da essi occupato. In tale caso essi continuano a percepire lo stipendio annesso al posto del quale erano investiti, e puo' essere loro dato un assegnamento temporaneo di reggenza col decreto di nomina o destinazione, sempreche' gli emolumenti totali siano inferiori allo stipendio congiunto al posto effettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art260 · fonte del testo
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