Art. 257
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il tempo passato in aspettativa per motivi di salute od in disponibilita' non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita'. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio, e di inabilitazione seguita da condanna, si deduce dal servizio il tempo decorso in tale stato.
tolto: Il funzionario dispensato da ulteriore servizio, o collocato a riposo sopra sua domanda, qualora sia riammesso in ufficio, ricongiunge il servizio anteriore e puo' essere reintegrato col decreto di nomina nella categoria a cui apparteneva.
tolto: Nel caso di destituzione l'anzianita' ed il servizio precedente non sono calcolati al funzionario riammesso in servizio, se non quando col decreto di nomina sia stato rivocato quello di destituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art257 · fonte del testo
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