Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, puo' sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.

tolto: La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, ne' maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.

tolto: La sospensione degli uscieri puo' essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.

tolto: Il Ministro della Giustizia puo' sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art253 · fonte del testo