Art. 253
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La Commissione, a cui spetta la nomina degli uscieri, puo' sospenderli, revocarli o tramutarli di residenza nell'ambito del proprio distretto.
tolto: La sospensione non puo' essere pronunciata per un tempo minore di giorni quindici, ne' maggiore di un anno, e sono applicabili ad essa le disposizioni dell'art. 224, in quanto si tratti di uscieri provveduti di stipendio.
tolto: La sospensione degli uscieri puo' essere decretata anche d'ufficio dai primi presidenti delle Corti e dai procuratori generali per un tempo non maggiore di giorni quindici, riferendone alla Commissione nella prima adunanza.
tolto: Il Ministro della Giustizia puo' sempre decretare, secondo i casi, la sospensione e la destituzione degli uscieri, dandone partecipazione alla Commissione da cui dipendono.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art253 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.