Art. 23
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'esame pratico ha luogo contemporaneamente per tutto il Regno, innanzi a giunte speciali formate annualmente, nelle citta' sedi di corti d'appello; deve sostenersi in iscritto ed a voce, e versa sulla pratica giudiziaria.
tolto: Quando per gravi ragioni l'esame non possa aver luogo contemporaneamente in tutte le citta' sovrindicate, il ministro della giustizia puo' prorogarlo per un termine che non ecceda sei mesi.
tolto: Le relative norme sono stabilite nel regolamento.
tolto: All'uditore che lo abbia superato, viene rilasciato un certificato d'idoneita' che attesti il grado dell'approvazione ottenuta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art23 · fonte del testo
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