Art. 210
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1876 al 16 dicembre 2010. 52 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Durante l'inabilitazione non decorre lo stipendio del funzionario, ma gliene vengono corrisposti gli arretrati, quando il processo sia definito senza condanna, purche' non sia intervenuto decreto di sospensione.
tolto: Il Ministro della Giustizia puo' concedere al funzionario inabilitato o sospeso, od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la meta' dello stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art210 · fonte del testo
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