Art. 21
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 101 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli uditori sono tenuti di frequentare l'ufficio al quale trovansi addetti, di assistere alle udienze delle corti o dei tribunali e di attendere a quei lavori che sieno loro affidati dal capo dell'uffizio o da chi ne fa le veci.
tolto: Gli uditori, oltre le speciali attribuzioni che loro sono conferite dalla presente legge, hanno qualita' per essere assunti alle funzioni di pubblico ministero nelle preture, quando vi siano assegnati dal procuratore generale.
tolto: I medesimi possono altresi', dopo sei mesi di tirocinio, e quando la necessita' del servizio lo richieda, essere destinati con regio decreto ad esercitare le funzioni di vice-pretori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art21 · fonte del testo
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