Art. 206
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 63 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La destituzione o la rimozione dall'impiego per le cause espresse nei precedenti articoli 203, 204 e 205 e' ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della corte di cassazione a sezioni unite.
tolto: Il giudice destituito non puo' piu' essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.
tolto: I casi nei quali alla destituzione puo' essere congiunta la perdita della pensione sono determinati dalla legge sulle pensioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art206 · fonte del testo
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