Art. 201
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Venendo ridotto il numero dei membri d'una corte o d'un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cade, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani, i quali restano in disponibilita' per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza, salva per essi e per ogni altro funzionario l'osservanza delle leggi relative alle pensioni, alle aspettative ed alle disponibilita'.
tolto: In caso di soppressione di una corte o di un tribunale rimangono in disponibilita' i membri che ne facevano parte, sotto le avvertenze preaccennate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art201 · fonte del testo
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