Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nei casi d'impedimento o mancanza degli uscieri presso le corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti od i pretori valersi dell'opera di altri uscieri, e commettere loro gli atti occorrenti.

tolto: Nei casi di urgenza e nell'impossibilita' di avere altro usciere, i pretori hanno pure facolta' di commettere l'altro occorrente ad un inserviente comunale.

tolto: Inoltre nei casi d'impedimento o di mancanza degli uscieri addetti ad una corte, ad un tribunale, o ad una pretura, e quando siavi urgenza di provvedere al servizio, i presidenti, di concerto col pubblico ministero, possono assumere e destinare temporariamente altro usciere del proprio distretto o circondario, ovvero commetterne le funzioni o l'atto ad un alunno effettivo di cancelleria, che prestero' giuramento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art185 · fonte del testo