Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.

tolto: In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art138 · fonte del testo