Art. 138
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1865
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1865 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In mancanza od impedimento del procuratore generale o del procuratore del Re, regge l'uffizio l'avvocato generale o il sostituto anziano, quando il ministro della giustizia non abbia delegato un altro.
tolto: In mancanza od impedimento di alcuno dei membri del pubblico ministero ne esercita temporariamente le funzioni davanti le corti l'ultimo consigliere non impedito; davanti ai tribunali civili e correzionali l'aggiunto giudiziario addetto all'ufficio, ed in caso pure di sua mancanza od impedimento, il giudice meno anziano del tribunale, o quello che venga destinato dal presidente di concerto col procuratore del Re, salvo che il ministro della giustizia non abbia all'uopo destinato altro consigliere, giudice od aggiunto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art138 · fonte del testo
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