Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1921 al 16 dicembre 2010. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I funzionari giudiziari debbono assumere l'esercizio delle loro funzioni nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla corte dei conti del decreto di nomina o destinazione.

tolto: Il ministro della giustizia puo' abbreviare o prorogare per giuste cause il termine anzidetto, ma la proroga non puo' essere maggiore di altri giorni trenta.

tolto: Allorche' per ragioni di servizio il ministro della giustizia abbia ordinato che il funzionario tramutato o promosso continui ad esercitare il precedente suo ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi tale esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1865-12-06;2626~art11 · fonte del testo