Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1862 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' punita col carcere militare e dai Tribunali militari:
tolto: 1.° La diserzione qualificata, cioe' con asportazione d'armi da fuoco del Corpo doganale;
tolto: 2.° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minaccie o vie di fatto. Ogni qual volta la minaccia o le vie di fatto siano tali da costituire un reato punito con pena maggiore dal Codice penale, avra' luogo il rinvio ai Tribunali ordinari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-05-13;616~art11 · fonte del testo
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