Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1896 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il Regio Commissario e' investito dei poteri politici e amministrativi che spettano ai Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle Opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi e alle misure, purche' i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'articolo 28 della legge sul Consiglio di Stato.

tolto: Il Regio Commissario avra' le facolta' spettanti ai Ministri suddetti circa la sospensione di tutti i funzionari da essi dipendenti. Le decisioni ch'egli sara' per emanare in proposito dovranno essere motivate.

tolto: Il Regio Commissario dovra' dar notizia di dette sospensioni, entro otto giorni, ai Ministri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti, rimangono ferme le norme presentemente in vigore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-30;345~art2 · fonte del testo