Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1929 al 22 dicembre 2008. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Possono essere inscritti nei collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforniti di alcuno fra i titoli di cui all'art. 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.
tolto: Possono del pari essere inscritti nei collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purche' superino un esame pratico.
tolto: Queste inscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;327~art5 · fonte del testo
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