Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1906 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I ragionieri inscritti in un collegio hanno facolta' di esercitare la professione davanti a tutte le autorita' giudiziarie del Regno.
tolto: Essi non possono, senza giusto motivo, ricusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle autorita' giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;327~art3 · fonte del testo
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